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I rapporti tra Enti pubblici e Terzo Settore necessitano di una rete capillare di vicinanza e solidarietà per una convergenza di obiettivi e per aggregare risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale.
Tutti sappiano quanto i soggetti del Terzo Settore siano spesso sguarniti di figure e di competenze che sappiano relazionarsi con la pubblica amministrazione e intercettare i tanti finanziamenti disponibili. È per questo che l’associazione di promozione sociale “Daunia Progetto Europa”, in partenariato con AiCS Comitato Provinciale Foggia APS, APS AICSSE ETS, CNA Foggia e Comitato Nazionale Italiano Fair Play ha pensato ad un corso di progettazione sociale dedicato agli enti del Terzo Settore.
Le iscrizioni sono già aperte. Si tratta di un percorso formativo suddiviso in tre moduli: introduzione e scrittura progettuale; gestione e rendicontazione; bandi diretti. Il primo modulo partirà il 21 maggio alle 17.30, con due lezioni online e una in presenza, di esercitazione pratica. Il percorso di formazione sarà gratuito per i soci di Daunia Progetto Europa e si terrà presso la Cittadella dell’Europa al Con.Art, di Foggia.
Per iscriversi è necessario compilare il formulario https://forms.gle/xVNQpD1kWxZ9c87q6, in cui sono contenute tutte le informazioni pratiche riguardanti il corso in progettazione sociale. Possono iscriversi i soggetti privati o gli enti del Terzo Settore presenti su tutto il territorio nazionale.
“L’idea di proporre un percorso di avvicinamento alla progettazione sociale europea nasce a seguito delle richieste provenienti dagli enti del terzo settore, soprattutto dalle piccole realtà associative, che non hanno ancora acquisito l’esperienza necessaria per partecipare ai bandi di finanziamento – dichiara il presidente dell’APS Cesare Gaudiano. L’obiettivo è quindi di sostenere concretamente le associazioni, fornendo loro un supporto effettivo ed utile per la loro crescita. Il Terzo Settore rappresenta una realtà importante del nostro territorio, che ogni giorno arricchisce il nostro patrimonio culturale e sociale, e pertanto va sostenuto con ogni sforzo possibile”.
La Cittadella dell’Europa, presentata lo scorso febbraio a Foggia, è un centro di relazioni per divulgare informazioni su politiche e programmi europei, in cui scambiare idee e opinioni sull’Europa. L’intento è di offrire un supporto diretto ai cittadini, attraverso numerose attività, per favorire la crescita culturale e professionale attraverso il dialogo e la condivisione. Sono molteplici le attività proposte: sportello informativo gratuiti sulle opportunità finanziarie, tavole rotonde sulle tematiche europee, formazione sui programmi e progettualità europee, divulgazione delle opportunità socio-culturali europee.

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Il via libera UE alle norme fiscali
La Commissione Europea ha dato via libera a gran parte delle norme fiscali contenute nel Codice del Terzo Settore (Titolo X del decreto legislativo 117 del 2017), rimaste fino ad oggi non operative. Il nuovo regime fiscale entrerà in vigore dal 1° gennaio 2026 per gli Enti di Terzo Settore (ETS), cioè quelli iscritti al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore). In questi mesi, gli ETS dovranno quindi comprendere quali norme si vedranno applicate in base alla qualifica che hanno assunto o, nel caso delle Onlus che ancora non hanno operato la scelta, che intendono assumere (associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato, imprese sociali ecc.) alla luce delle nuove disposizioni. Con il via libera dell'UE giunge a compimento la riforma del Terzo settore iniziata nel 2016, mettendo fine a un lungo periodo di incertezza. Le norme fiscali, però, necessitano di molti chiarimenti che saranno oggetto di interpretazione dell'Agenzia delle Entrate. Inoltre, sarà necessaria un'armonizzazione tra le nuove norme fiscali e le disposizioni sull'Iva. Fino ad oggi, infatti, è stata solo prevista la proroga al 1° gennaio 2026 del regime di esclusione per gli ETS non commerciali; inoltre, l'esenzione per determinate attività – quali, fra tutte, quelle socio-assistenziali – è prevista solo per gli ETS non commerciali, con esclusione di ETS commerciali e imprese sociali.
Gli enti “commerciali” e “non”
Il pacchetto fiscale a cui l'UE ha dato via libera introduce dei criteri per distinguere le attività di interesse generale svolte dagli ETS in commerciali e non commerciali. Un ETS sarà considerato non commerciale se le entrate provenienti da attività non commerciali sono superiori alle entrate provenienti da attività commerciali. A loro volta, le attività di interesse generale saranno considerate non commerciali se svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi, nel caso in cui i ricavi non superino di oltre il 6% i relativi costi per ciascun periodo d'imposta e per non oltre tre periodi d'imposta consecutivi. Va però chiarita la corretta contabilizzazione e attribuzione dei costi al fine del calcolo della percentuale del 6%. Con l'entrata in vigore della parte fiscale della riforma, gli ETS potranno beneficiare di misure vantaggiose, tra cui il bonus sociale (già in vigore) o il regime forfettario.
Il regime forfettario per gli enti non commerciali
Gli Enti di Terzo Settore non commerciale potranno beneficiare, in riferimento alle attività svolte con modalità commerciali, del regime forfettario per il reddito d'impresa, con un coefficiente di redditività dal 5% al 17% a seconda della tipologia di attività svolta e dei ricavi dell'ente. Alle APS (Associazioni di Promozione Sociale) e alle OdV (Organizzazioni di Volontariato) si applicherà uno specifico regime forfettario nel caso in cui la soglia massima dei ricavi non superi i 130mila euro. Il coefficiente di redditività sarà del 3% nel caso delle APS, mentre sarà dell'1% nel caso delle OdV. Il regime forfettario previsto dalla legge 398 del 1991 non si potrà applicare più agli ETS, rimanendo fruibile solo dalle associazioni sportive dilettantistiche e dalla società sportive dilettantistiche non iscritte al RUNTS.
Le imprese sociali
Le imprese sociali potranno beneficiare della totale detassazione degli utili reinvestiti per lo svolgimento dell'attività statuaria o per l'incremento del patrimonio. La norma sugli incentivi per gli investitori nelle imprese sociali, invece, è in attesa di approfondimento da parte della Commissione europea. La previsione è di agevolazioni simili a quelli per le start-up innovative, con una detrazione IRPEF del 30% per le persone fisiche che investono fino a un milione di euro e una deduzione IRES del 30% per le persone giuridiche che investono fino a un milione e 800mila euro, per periodo d'imposta.
Le Onlus
A partire dal 1° gennaio 2026, scomparirà la definizione di “Onlus”. Fino al 30 marzo 2026, le attuali Onlus potranno scegliere se diventare Enti di Terzo Settore, iscrivendosi in una delle sezioni previste dal RUNTS. In alternativa, dovrà devolvere il patrimonio accumulato a partire dall'assunzione della qualifica di Onlus.
I vantaggi fiscali
Rimane ancora sospesa, in attesa di approfondimenti della Commissione europea, l'istituzione dei titoli di solidarietà. Si tratta di nuovi strumenti di finanza sociale, con i quali si potranno finanziare le attività degli Enti di Terzo Settore. Altre norme fiscali vantaggiose per il Terzo settore erano già in vigore e lo rimarranno, non necessitando del via libera della Commissione Europea. Tra queste: Social bonus: un credito d'imposta pari al 65% per le erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50%, per quelle effettuate da enti o società, a favore degli enti del Terzo settore che recuperano immobili pubblici inutilizzati, beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata. Esenzione per tutti gli ETS dall'imposta di bollo per atti, istanze, contratti, certificazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico. Meno imposte su atti e convenzioni con la Pubblica Amministrazione per lo svolgimento di attività di interesse generale (es. imposte di registro, catastali ecc..) Detrazione del 30% per le erogazioni liberali delle persone fisiche a favore degli ETS (vendita al 35% nel caso delle organizzazioni di volontariato), per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro. Nel caso di società ed enti, si applica invece una deduzione fino al 10% del reddito complessivo netto dichiarato. Agevolazioni fiscali per le APS, anche nei rapporti di rete: non vengono considerate commerciali (e quindi sono irrilevanti ai fini fiscali) gli scambi tra il socio e l'associazione, nel rapporto con la rete e tra le stesse organizzazioni aderenti. In altre parole, questi scambi non vengono riconosciuti come commerciali.

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- data notizia: 29-03-2025
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LA STORIA
“La pazzia fa quaranta guai al minuto”
La Paura fa Quaranta è una commedia in due atti scritta da Paolo Di Capua nell’ottobre del 2024, ed è ambientata a Napoli nel 1940. Essa è liberamente ispirata ad alcune commedie del grande drammaturgo Eduardo De Filippo.
Atto I
Vincenzino Esposito, commerciante ed ex tranviere di Napoli, ha trascorso un anno nel manicomio di Capodichino per via di una leggera pazzia. Durante la sua temporanea assenza, le sorelle Teresa e Filomena hanno affittato la sua camera a Luigi De Rosa, uno scapestrato attore in cerca di fortuna. Il dottor Volpe, che ha seguito il caso di Vincenzino, lo rimanda improvvisamente a casa ritenendo l'uomo ormai guarito, tuttavia dopo tutte le rassicurazioni mette in guardia le sorelle sul suo equilibrio psichico molto fragile, quindi dovrà essere assecondato il più possibile. Per mantenere alto il prestigio di Vincenzino, Teresa e Filomena decidono di non rivelare agli amici di famiglia il reale motivo dell'allontanamento, trovando una banale scusa legata a un lungo viaggio.
Una volta giunto a casa, Vincenzino sembra star bene, ancorché scosso dalla traumatica esperienza in manicomio, conserva l'ambiguità di alcune situazioni tipiche del perbenismo borghese che negli atteggiamenti fanno vacillare l'equilibrio psichico dell'uomo, fino a creare situazioni al limite della realtà: egli comprende situazioni in maniera errata e confonde nomi e persone. Per prima cosa, mal interpreta le parole accondiscendenti di Teresa e Filomena, si convince su alcune situazioni che si creano durante la sua permanenza. Incontra poi Ettore, un truffatore che ha contratto un forte debito: Vincenzo capisce invece che il ragazzo ha vinto una gran somma di denaro al lotto e lo riferisce alla di lui fidanzata Olga, la quale si illude di poter finalmente sposare il suo amato. Infine, dopo un dialogo con l'amico di famiglia Domenico, si convince che questi sia morto, pertanto scrive un telegramma alla sorella Rosa. I due non si parlano da anni in seguito a uno screzio, ritiene giusto informarlo della disgrazia in realtà mai avvenuta. Per non parlare della fissa per le armi, carica a salve una pistola e minaccia la sorella Filomena con la piccola nipote Gegè, davanti a una sua vecchia conoscenza Madre Agnese Mezzasalma, badessa del convento di Santa Maria a Napoli. Le sorelle Esposito hanno una passione per il canto soprattutto Filomena che è rimasta zitella, e aspetta il principe azzurro, si iscrive così alla corale di Santa Cecilia diretta da Adelchise Kraus.
Atto II
Vincenzo ha eluso la sorveglianza di Teresa e Filomena, recandosi alla villa in campagna di Domenico, del quale si festeggia il suo compleanno; sono presenti anche Saveria, la moglie, don Giovanni con la figlia Evelina, la badessa, la direttrice emerita Kraus, la piccola Gegè e Luigi, il quale, innamorato della ragazza, si è autoinvitato alla festa nella speranza di poterla corteggiare. Per far colpo su di lei, Luigi si lancia nella recita di una poesia di sua creazione, ma Vincenzo, esalta con spirito critico le figure retoriche presenti nel componimento. La conversazione viene interrotta dall'arrivo di una corona di fiori inviata da Rosa per il presunto funerale di Domenico, il quale crede che si tratti di uno scherzo mal riuscito, pertanto quando la stessa sorella si presenta alla sua porta i due iniziano a litigare. Grazie, poi, all'intervento di Vincenzo, finiscono per riappacificarsi una volta per tutte.
Intanto Luigi corteggia Evelina di nascosto nel giardino, ma la ragazza non può cedere poiché il padre le impedirebbe di frequentare un giovane spiantato e sconclusionato. Evelina si confida poi con donna Saveria, la quale a sua volta riferisce tutto a Vincenzo. L'uomo, sempre più sull'orlo della follia, identifica se stesso con Luigi, e le racconta che il giovane è appena uscito dal manicomio dove ha trascorso un anno. Questo getta l'intero gruppo nello scompiglio generale e tutti si rivoltano contro il povero Luigi.
In seguito poi Luigi rimane solo con Vincenzo, quest’ultimo, ormai di nuovo fuori di sé, gli si rivolge chiamandolo col proprio nome e dice di essere un celebre santone in grado di curare la sua malattia; così si appresta per decapitarlo definitivamente. Il giovane viene salvato in extremis dall'intervento di Teresa e Filomena, giunte alla villa dopo essersi accorte della fuga del fratello. Alla fine le sorelle devono rivelare a tutti gli amici la verità sulle condizioni di Vincenzo e chiedere perdono per tutti i guai da lui combinati. Vincenzo poi, sempre rivolgendosi a Luigi, gli suggerisce di tornare al manicomio abbracciando il suo misero destino. Mentre tutti e tre si allontanano, i presenti si accorgono dell'ultima bravata dell’uomo, quella di aver staccato tutti i bottoni alle giacche che erano appese alle sedie.

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A seguito dell'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023, commi 101-111) e del Decreto Ministeriale n. 18 del 30 gennaio 2025, nasce l'obbligo per determinate categorie di imprese di stipulare una polizza assicurativa per la copertura dei danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali, entro il 31 marzo 2025.
Soggetti obbligati
L'obbligo di stipula della polizia riguarda:
- le imprese con sede legale in Italia, iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio, nelle quali rientrano sicuramente le Società Sportive Professionistiche e Dilettantistiche;
- le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del Codice civile.
Sono esonerate dall'obbligo:
- le imprese agricole di cui all'art. 2135 del Codice civile;
- le imprese i cui beni immobili risultano gravati da abuso edilizio o costruito in carenza delle autorizzazioni previste;
- i soggetti iscritti esclusivamente al REA (Repertorio Economico Amministrativo) e non al Registro delle Imprese, come ad esempio le Associazioni o gli Enti non commerciali che esercitano, oltre alla loro attività istituzionale, anche un'attività economica ma solo in via sussidiaria.
Tra i soggetti esclusi dovrebbero, quindi, rientrare anche le Associazioni Sportive Dilettantistiche esclusivamente iscritte al REA della Camera di Commercio (e non quindi al Registro Imprese). Sono senza nessun dubbio escluse TUTTE le Associazioni Sportive non iscritte alla Camera di Commercio.

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Tutte le associazioni che nel corso del 2024 hanno retribuito personale anche solo occasionale sono tenute all’invio telematico della Certificazione Unica 2025 direttamente o tramite intermediari abilitati Il modello di Certificazione Unica deve essere consegnato ai percipienti e trasmesso in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 17 marzo (il termine ordinario del 16 marzo cade di domenica) dell’anno successivo a quello in cui le somme sono state corrisposte.
L’associazione che nel corso del 2024 ha retribuito personale (personale dipendente, prestazioni di lavoro autonomo occasionale, professionisti in regime dei minimi D.L. 98/2011 e ai soggetti “minimi forfettari” L. 190/2014) dovrà quindi:
predisporre la certificazione utilizzando il Modello di Certificazione Unica 2025 (con riferimento ai redditi erogati nel 2024);
consegnare al collaboratore la certificazione nel termine perentorio del 17 marzo anche per posta elettronica;
inviare la comunicazione entro il 17 marzo all’Agenzia delle Entrate in via telematica. Modalità di trasmissione della CU all’Agenzia delle Entrate.
La CU 2025 deve essere presentata esclusivamente in via telematica, direttamente utilizzando il canale Fisconline messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate o tramite un intermediario abilitato che utilizzerà il canale Entratel. Le associazioni che devono presentare le CU 2025 possono rivolgersi ad un CAF o ad un professionista abilitato all’invio telematico. Si segnala che non è possibile la presentazione della Certificazione Unica in forma cartacea tramite uffici postali o sportelli bancari.
È possibile inviare le informazioni relative ai dipendenti e assimilati in flussi separati rispetto alle informazioni relative a collaboratori autonomi e percettori redditi diversi (tra cui i compensi per prestazioni occasionali ed i compensi sportivi). Sanzioni Per ogni certificazione omessa, tradiva o errata si applicherà la sanzione di 100 euro.
Documentazione Modello CU 2025
Istruzioni per il sostituto d’imposta
Per ulteriori informazioni clicca QUI
Si ricorda Le associazioni che nel corso dell’anno hanno retribuito personale per lavoro dipendente, parasubordinato, autonomo o per prestazioni occasionali o di professionisti, sono tenute a presentare il modello 770 e, a seconda dei casi, anche la dichiarazione IRAP. Modello 770 Il Mod. 770 deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi ai compensi e alle ritenute operate, distintamente per ogni percipiente, nell’anno solare precedente. È una dichiarazione dei versamenti effettuati e non comporta ulteriori pagamenti. Il Modello 770 deve essere presentato entro il 31 ottobre 2025 esclusivamente per via telematica. IRAP Gli enti non commerciali possono essere soggetti passivi dell’IRAP anche per la sola attività istituzionale. La base imponibile è data dalla somma di: retribuzioni per lavoro dipendente e redditi a questi assimilati; compensi per prestazione occasionale di lavoro autonomo, non esercitato abitualmente. Il modello IRAP deve essere presentato in via telematica entro il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Per maggiori informazioni relative all’Imposta sui Redditi, si invita a consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate.

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Riportiamo qui di seguito il testo della lettera – non datata ma firmata digitalmente da Gugliel(m)o Agosta, Coordinatore dell’Ufficio, Dipartimento per lo Sport, Ufficio Affari Generali, Attività internazionale e Comunicazione, Presidenza del Consiglio dei Ministri – invitando ad una attenta lettura (in allegato la nota del Dipartimento):
OGGETTO: CHIUSURA FUNZIONALITÀ RASD PER AGGIORNAMENTI RELATIVI ALL’ANNO 2024
In relazione a quanto in oggetto si rammenta che, ai sensi dell’art. 6 comma 3 del d.lgs. 39/2021 ss.mm.ii., e ai sensi dell’art. 7, comma 2 del Regolamento dei Registro, le eventuali modifiche e aggiornamenti dei dati riferiti all’ente sportivo dilettantistico iscritto per il tramite di un Organismo sportivo, ivi compreso l’aggiornamento degli amministratori in carica, devono essere trasmessi, tramite l’Organismo sportivo di affiliazione o, in mancanza, direttamente attraverso la piattaforma del Registro, tempestivamente e comunque non oltre il 31 gennaio dell’anno successivo. Tuttavia, al fine di agevolare le attività di codesti Organismi sportivi e degli Enti sportivi dilettantistici iscritti al RASD, il predetto termine è prorogato al 15 marzo p.v., a decorrere dal quale non sarà più possibile modificare i dati e la documentazione relativi all’anno 2024. Qualora, sempre alla suddetta data, risultino per l’anno 2024 enti con affiliazioni prive di relativi tesseramenti, tali iscrizioni al RASD, anche in virtù dell’art.11 del d.lgs. 39/2021 ss.mm.ii., saranno cancellate. Nel caso di affiliazioni e tesseramenti infrannuali, non coincidenti con l’anno solare, dal 15 marzo p.v. non sarà comunque più possibile aggiornare quelle con data di inizio nel 2024. Per le attività sportive, didattiche o formative infrannuali, dal 15 marzo p.v. non sarà possibile aggiornare quelle terminate nel 2024 o, comunque, quelle per cui sono decorsi oltre 90 (novanta) giorni dalla conclusione.

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- data notizia: 22-01-2025
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Il Registro dei Volontari (telematico o cartaceo) è obbligatorio per ogni ETS che si avvalga di volontari non occasionali: ne garantisce l'identificazione in maniera unitaria, anche ai fini dell'obbligo di copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connesse alla prestazione volontaria ed alla responsabilità civile verso terzi (artt. 17 e 18 d.lgs. 117/2017 e DM 6.10.2021). Gli ETS nazionali di grandi dimensioni, con più sedi operative presso le quali impiegano volontari diversi dalla sede legale, possono disporre di un'apposita "sezione separata" del Registro presso ciascuna sede, a condizione che: 1) la tenuta del Registro dei volontari presso la sede secondaria venga preventivamente deliberata dall'organo amministrativo, deputato alla verifica ed alla revisione periodica del Registro stesso; 2) siano garantiti l'autenticità dei dati e le modalità di tenuta, che vanno prontamente comunicate alla Compagnia Assicurativa cui l'ETS si avvalga per la copertura assicurativa dei propri volontari, tali da evitare la duplicazione dei dati e delle generalità dei volontari impiegati in ciascuna delle varie sedi; 3) venga designato almeno un soggetto preposto alla compilazione ed alla conservazione dei suddetti dati; 4) venga conservato presso la sede legale, in uno al Registro “principale”, quantomeno il frontespizio di ciascun Registro dei volontari istituito presso ognuna delle sedi secondarie, con l'indicazione degli estremi di vividazione e dell'Ufficiale che vi ha proceduto, nonché della data iniziale di operatività del Registro stesso.
(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali- Nota del 20 gennaio 2025 - prot. n. 809)

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E' stato approvato dal Consiglio dei Ministri n. 107 del 9 dicembre 2024 il tradizionale decreto-legge di fine anno, ancora in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, noto come “Milleproroghe”, con cui si posticipa l'entrata in vigore di disposizioni normative o si proroga l'efficacia di leggi in scadenza. Nei 20 articoli del provvedimento, di particolare interesse per gli enti sportivi dilettantistici è l'art. 3 che pubblicò l'entrata in vigore del nuovo regime di esenzione Iva per le operazioni realizzate dagli enti associativi al 1° gennaio 2026 anziché al 1 gennaio 2025. Questa proroga consente alle associazioni sportive dilettantistiche (ASD), alle società sportive dilettantistiche (SSD) e alle Associazioni di Promozione Sociale (APS) di continuare ad applicare l'attuale regime fiscale per un ulteriore anno, mantenendo le agevolazioni attualmente in vigore. Cosa cambia grazie alla proroga Fino al 31 dicembre 2025 rimarrà applicabile l'articolo 4 del DPR IVA 633/1972. Questo articolo consiglia che non si devono effettuare attività commerciali (e quindi sono esclusa IVA) le prestazioni rese in conformità alle finalità istituzionali, effettuare verso il pagamento di corrispettivi specifici e rivolte a: Associati; Tesserati appartenenti al medesimo organismo affiliante; Associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale. Pertanto le quote versate dai soci e di tesserati per partecipare alle attività sportive, didattiche e formative organizzate dall'associazione continueranno ad essere “fuori campo Iva” per tutto l'anno 2025. Si ricorda che questa disposizione di favore è applicabile anche alle SSD per effetto di quanto indicato dall'art . 3 del DL 113/2024 (convertito in Legge n. 143 del 07/10/2024) in virtù di quanto previsto dall'articolo 90, comma 1, L. 289/2002, secondo cui: “Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991 , N. 398 e successive modificazioni e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro.” Il passaggio dal regime di esclusione a quello di esenzione IVA, previsto ora per il 1° gennaio 2026, avrebbe comportato fin da subito per molte associazioni sportive dilettantistiche nuovi oneri significativi, tra cui: Apertura della partita IVA: obbligo esteso anche alle associazioni operanti con il solo codice fiscale; Registratore di cassa: introduzione dell'obbligo per la certificazione dei corrispettivi; Obbligo dell'emissione della fattura elettronica fatto salvo le semplificazioni previste dal regime forfetario di cui alla Legge 398/1991 che consentono l'esonero da TUTTI gli obblighi formali previsti dal titolo II del decreto IVA (fatturazione, certificazione dei corrispettivi, registrazione, dichiarazione) ,fatta eccezione per la fatturazione relativa alle attività di sponsorizzazione e pubblicità, che resta obbligatoria. La proroga rappresenta, quindi, una notizia positiva per le associazioni e società sportive dilettantistiche, che avranno un anno in più per adeguarsi alle nuove disposizioni fiscali e organizzare al meglio le proprie attività.