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Per quanto riguarda gli statuti di associazioni e società sportive dilettantistiche, si ricorda che il 30 Giugno 2024 scadrà il termine per l'adeguamento alle disposizioni previste dal D.Lgs. 36/2021 (Riforma dello Sport) e per usufruire dell'esenzione dall'imposta di registro, riservata alle modifiche adottate con lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle disposizioni del citato decreto entro la suddetta data.
IMPORTANTE: gli uffici del RASD (Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche) rigettano le richieste di iscrizione al Registro in caso di mancato adeguamento e, per quanti vi sono iscritti, l'inadempimento comporta la cancellazione d'ufficio dallo stesso Registro.

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Il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ha recentemente aggiornato gli elenchi per il 5 per mille 2024, includendo non solo gli ETS le Onlus e le ASD, ma anche enti che promuovono la ricerca scientifica e universitaria, la ricerca sanitaria, la gestione delle aree protette, e altri enti pubblici come i Comuni e gli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico.
Con la Pubblicazione dei nuovi enti i contributori hanno ora un'ampia gamma di scelte per supportare iniziative che promuovono il benessere sociale, culturale e sportivo. La partecipazione al 5 per mille rappresenta un'opportunità per influenzare positivamente la comunità attraverso un semplice atto durante la dichiarazione dei redditi.
E' possibile esaminare gli elenchi sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sull'Agenzia delle Entrate o sul sito del CONI per identificare rispettivamente gli ES, le Onlus e le ASD da supportare.
Come funzionano i nuovi elenchi:
GLI ETS che si sono iscritti per la prima volta al 5 per mille per l'edizione 2024 sono consultabili al sito https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita-terzo-settore-e-responsabilita-sociale -delle-imprese-focus/cinque-mille/elenco-ETS-accreditati-al-5X1000-2024-entro-il-10042024.pdf e separati dagli enti precedentemente accreditati fino al 2023, i quali sono contenuti nell'elenco permanente 2024 al seguente link https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita-terzo-settore-e-responsabilita-sociale-delle-imprese-focus/cinque-mille/allegato-C-5x1000-elenco-permanente- 2024.pdf
Anche le Onlus hanno elenchi specifici per i nuovi iscritti consultabili al link https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5961998/Elenco+iscritti+Onlus+-+pubblicato+in+data+18+aprile+ 2024 .pdf/e2e00924-0c8d-22cd-df7f-1d3bc3956f0f e per quelli permanenti del 2024 (che contiene le Onlus accreditate al 5 per mille fino al 2023, compreso) https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/ 20143/5961998/Elenco+permanente+dell+Onlus+accreditare+-+4+marzo+2024.pdf/ce44e264-8baa-2f26-e321-703f8faf6665
Per le associazioni sportive, è possibile consultare il sito del CONI, dove sono pubblicati sia gli elenchi delle nuove ASD iscritte al 5 per mille 2024 https://www.coni.it/it/registro-societa-sportive/5-per- mille/591-5-per-mille-2024-iscritti/file.html che l'elenco permanente delle ASD già accreditate fino al 2023 - https://www.coni.it/it/registro-societa-sportive/5- per-mille/574-5-per-mille-2024-elenco-permanente/file.html .
Si ricorda che per ricevere le somme di cui si potrebbe essere destinatari, è essenziale per gli enti comunicare al RUNTS il codice IBAN del conto corrente intestato all'ente.

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Il provvedimento introduce semplificazioni per i bilanci e per le procedure di rendicontazione. Il testo, molto atteso in particolare dalle piccole associazioni, è stato approvato senza voti contrari e ora passa al Senato
«Il voto positivo dell’Aula al ddl di iniziativa governativa dedicato esclusivamente a politiche sociali e terzo settore traccia una nuova rotta e lancia un messaggio forte e chiaro: il mondo della solidarietà e dell’economia sociale non è più la Cenerentola del nostro ordinamento. Una legge che nasce nel segno della concretezza e di un rinnovato protagonismo per un’altra eccellenza di cui l’Italia può vantarsi, perché non ha eguali nel mondo. Mi fa piacere sottolineare la rapidità con cui si è arrivati oggi a questo voto in Aula, senza voti contrari, a pochi mesi dalla presentazione del testo in Commissione Affari sociali: segno evidente di un provvedimento atteso e condiviso. Ci auguriamo che la legge veda presto la luce, dopo il passaggio al Senato». Lo dice (con una certa enfasi) in una nota Maria Teresa Bellucci, viceministra del Lavoro e delle Politiche sociali, al termine del voto alla Camera sul disegno di legge approvato con 155 sì, 110 astenuti (tutte le opposizioni) e nessun contrario.
Il provvedimento prevede, tra l’altro, la possibilità di assunzione di assistenti sociali a tempo indeterminato, oltre il tetto previsto, per le unioni di Comini e istituisce, per il 9 aprile la giornata nazionale dell’ascolto dei minori. Viene istituito un tavolo al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per interventi di integrazione e inclusione sociale sui minori fuori famiglia, affidati e in carico ai servizi sociali territoriali. Il tavolo dovrà riferire in Parlamento con una relazione annuale che verrà trasmessa alla commissione per l’Infanzia e l’adolescenza. Gli enti del Terzo settore vengono esonerati dall’imposta ipotecaria e di successione e catastale e si dispensa l’esecutore testamentario dagli obblighi di apporre sigilli ai beni prima di fare l’inventario generale. Si interviene infine con semplificazioni per i bilanci anche attraverso la possibilità di assemblee online.
«Stiamo approvando una legge articolata, nata grazie al confronto al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, costruito passo dopo passo, in seno al Consiglio nazionale del Terzo settore, con gli enti e le categorie professionali coinvolte, gli ordini dei commercialisti e dei notai in particolare. Un testo ricco di innovazioni per il Terzo settore, con un primo pacchetto di semplificazioni normative e di attuazione del Codice del 2017, lungamente attese, e un’attenzione specifica per i piccoli enti, che rappresentano il cuore dell’associazionismo e del mondo della solidarietà. Ringrazio tutti i colleghi deputati, di maggioranza e opposizione, che hanno compreso il valore di questo provvedimento approvato con una larga maggioranza e nessun voto contrario», conclude Bellucci.
Vita.it

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È entrato in vigore il 19 marzo 2024 il decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29 che attua la riforma del sistema di assistenza per gli anziani di cui alla legge n. 33/2023, che ha formalizzato la riforma della normativa sui soggetti anziani non autosufficienti prevista dal Pnrr.
Il Governo aveva già approvato (in esame preliminare) lo schema di decreto in questione nel Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2024; dopo l’esame parlamentare e l’espressione dei pareri parlamentari (favorevoli con osservazioni) il testo definitivo – non significativamente dissimile da quello licenziato a gennaio – è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 marzo scorso.
Il provvedimento – che introduce misure specifiche che dovrebbero prevenire la fragilità delle persone anziane, favorirne la salute e per l’invecchiamento attivo – interviene sulle misure di sostegno alle persone non autosufficienti e dovrebbe delineare un sistema unificato per l’assistenza ai soggetti non autosufficienti e procedure semplificate di accesso ai servizi per tutti gli over 65.
Contenuti generali
La riforma introdotta con la legge n. 33/2023 e questo primo decreto attuativo prevedono in generale:
un Sistema nazionale assistenza anziani, nel quale agiscono sinergicamente Stato, Regioni, Comuni, grazie anche all’interoperabilità delle banche dati al fine di creare un unico sportello di accesso delle persone anziane a tutte le prestazioni;
una semplificazione delle valutazioni richieste per definire l’invalidità e le condizioni dell’anziano e definire le prestazioni cui ha diritto;
unsistema di assistenza domiciliare ad hoc per gli anziani non autosufficienti che comprende sia servizi medici -infermieristici che di sostegno nella vita quotidiana;
incremento delle strutture residenziali con personale professionale e ambienti adatti alle ridotte capacità fisiche delle persone;
strumenti per agevolare la permanenza al lavoro, il turismo per la terza età, l’alfabetizzazione tecnologica e per favorire il rapporto con gli animali.
Persone anziane, grandi anziane, anziane non autosufficienti
Ai fini delle disposizioni previste dal decreto attuativo della legge delega n. 33/2023, si intende per:
persone anziane, tutti coloro che hanno compiuto 65 anni;
persone grandi anziane, quanti hanno compiuto 80 anni;
persone anziane non autosufficienti, coloro che, anche in considerazione dell’età anagrafica e delle disabilità pregresse, presentano gravi limitazioni o perdita dell’autonomia nelle attività fondamentali della vita quotidiana e del funzionamento bio-psico-sociale, valutate sulla base di metodologie standardizzate.
È previsto l’assegno di accompagnamento maggiorato, che si potrà ottenere dal 2025 seguendo alcune precise regole. L’importo può arrivare a 1.380 euro in presenza di specifici requisiti.
Promozione di strumenti di sanità preventiva e di telemedicina a domicilio
Si promuove l’impiego di strumenti di sanità preventiva e di telemedicina nell’erogazione delle prestazioni assistenziali per mantenere le migliori condizioni di vita della persona anziana presso il proprio domicilio, con prioritario riferimento alla persona grande anziana affetta da almeno una patologia cronica.
Progetti di servizio civile a beneficio delle persone anziane
Al fine di sostenere e promuovere la solidarietà e la coesione tra le generazioni, i soggetti iscritti all’Albo degli enti di servizio civile universale possono presentare progetti afferenti all’animazione culturale con gli anziani e ad adulti e terza età in condizioni di disagio.
Accesso alle cure palliative
L’accesso alle cure palliative è garantito a tutti i soggetti anziani non autosufficienti, affetti da patologia evolutiva ad andamento cronico ed evolutivo, per la quale non esistono terapie o, se esistono, sono inadeguate o inefficaci ai fini della stabilizzazione della malattia o di un prolungamento significativo della vita.
Caregiver familiari
Con l’obiettivo di sostenere il progressivo miglioramento delle condizioni di vita dei caregiver familiari, è riconosciuto il valore sociale ed economico per l’intera collettività dell’attività di assistenza e cura non professionale e non retribuita prestata nel contesto familiare a beneficio di persone anziane ed anziane non autosufficienti, che necessitano di assistenza continuativa anche a lungo termine per malattia, infermità o disabilità. In particolare, il caregiver può partecipare alla valutazione multidimensionale della persona anziana non autosufficiente, nonché all’elaborazione del PAI e all’individuazione del budget di cura e di assistenza.
Le regioni e le province autonome valorizzano l’esperienza e le competenze maturate dal caregiver familiare nell’attività di assistenza e cura, al fine di favorire l’accesso o il reinserimento lavorativo dello stesso al termine di tale attività.Inoltre al caregiver familiare può essere riconosciuta la formazione e l’attività svolta ai fini dell’accesso ai corsi di misure compensative previsti nell’ambito del sistema di formazione regionale e finalizzati al conseguimento della qualifica professionale di operatore sociosanitario (Oss).


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In data 26 luglio u.s. è stato approvato in via definita dal Consiglio dei Ministri il decreto così detto “correttivo bis”, recante disposizioni integrative e correttive dei Decreti Legislativi nn. 36, 37, 38, 39 e 40 del 28.02.2021. Nonostante ci sia voluto oltre un mese, ieri il decreto è finalmente stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e, pertanto, di seguito si riporta un primo contributo per riepilogare le novità introdotte dal D.Lgs. n. 120 del 29.08.2023, c.d. decreto “correttivo bis”, appena approvato, cui seguiranno ulteriori approfondimenti sulle singole tematiche.
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A) ADEGUAMENTO STATUTI
È stato individuato un termine entro il quale i Sodalizi sportivi dovranno provvedere all’adeguamento degli statuti al fine di renderli conformi alle previsioni di cui al D.Lgs. 36/2021, fissando la scadenza per l’adempimento di tale obbligo al 31.12.2023.
In caso di mancata conformità dello statuto alle nuove norme in vigore, si rammenta che è prevista l’inammissibilità della richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive (RAS) o la cancellazione del Sodalizio sportivo iscritto in precedenza.
B) IMPOSTA REGISTRO PER ADEGUAMENTO STATUTI
È stata introdotta l’esenzione dall’imposta di registro qualora il Sodalizio sportivo disponga la revisione dello statuto al fine di adeguarlo alle previsioni di cui al D.Lgs. 36/2021.
C) SEDE SOCIALE E DESTINAZIONE D’USO
È stata introdotta anche in ambito sportivo l’agevolazione già prevista per gli Enti del Terzo Settore in merito alle sedi sociali, prevedendo anche per le ASD/SSD la compatibilità della sede con tutte le destinazioni d’uso.
Tale disposizione risulterà di particolare rilievo per alcune discipline (quali, ad esempio, il golf e l’equitazione) che, da sempre, proprio per le peculiarità dell’attività sportiva, si trovano a confrontarsi con problematiche inerenti alle destinazioni d’uso dei fondi che rivestono le caratteristiche necessarie allo svolgimento della disciplina in questione (solitamente fondi agricoli). Seguiranno approfondimenti specifici sul tema.
D) DEFINIZIONE CATEGORIA DEI “LAVORATORI SPORTIVI”
Sono state ulteriormente precisate le categorie dei soggetti che possono essere destinatari di prestazioni inquadrabili come lavoro sportivo, affiancando alle ASD/SSD, inizialmente previste, anche le FSN/DSA/EPS, nonché il CONI, il CIP e Sport e Salute Spa.
Per quanto concerne le figure di lavoratori sportivi, oltre alle sette tipizzate e indicate nel D.Lgs. 36/2021 (ovvero l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara), è stato precisato che è inquadrabile come lavoratore sportivo anche chi eserciti una mansione prevista nei Regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva della FSN o DSA di riferimento (non è, quindi, sufficiente che tali mansioni siano indicate in Delibere federali), tra quelle necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva.
L’elenco delle mansioni, in tal modo determinato, dovrà essere trasmesso al Dipartimento per lo sport dalle FSN o DSA di riferimento, per il tramite del CONI e del CIP, ciascuno per le rispettive competenze, e dovrà essere approvato con decreto dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministero del lavoro. Una volta istituito, l’elenco sarà tenuto ed aggiornato a cura del Dipartimento per lo Sport, sulla base dei dati trasmessi dalle FSN e DSA, tramite il CONI e il CIP, entro il 31 dicembre di ogni anno.
È stato, inoltre, precisato che non potranno essere considerati lavoratori sportivi coloro che svolgano “una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali” (quindi non potranno, ad esempio, essere inquadrati come lavoratori sportivi il fisioterapista, il giornalista ecc.).
E) DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Qualora il collaboratore con il quale si intende instaurare un rapporto di lavoro sportivo sia titolare di un pubblico impiego, resta confermato l’obbligo di dover richiedere (ed ottenere) un’autorizzazione alla Pubblica Amministrazione di appartenenza, prima dell’inizio del rapporto di lavoro con il Sodalizio sportivo.
Il decreto correttivo appena approvato ha, però, introdotto un’importante novità in merito, ovvero l’applicabilità della disciplina del “silenzio-assenso”; la nuova formulazione dell’art. 25, comma 6, del D.Lgs. 36/2021 prevede, infatti, che il collaboratore debba presentare una richiesta di autorizzazione alla propria Amministrazione Pubblica di appartenenza, la quale avrà trenta giorni dalla ricezione dell’istanza per accettare o rigettare la domanda. Decorso tale termine, senza risposta da parte della P.A., l’autorizzazione si intenderà comunque accordata.
Si tratta di un’importante previsione che consentirà di evitare incertezze circa l’esito della domanda ma, soprattutto, sulla durata del procedimento che, nel peggiore dei casi (ovvero in assenza di risposta da parte della P.A.), potrà comunque ritenersi definito entro un termine massimo di trenta giorni.
F) DIRETTORI DI GARA
È stata totalmente rivista la disciplina dei Direttori di gara. Innanzitutto, è bene precisare che, a livello soggettivo, rientrano in tale categoria tutti coloro che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze.
Nel settore dilettantistico, tali figure di lavoratore sportivo potranno beneficiare del regime di favore previsto in ambito fiscale e previdenziale dal D.Lgs. 36/2021. Per quanto concerne i rimborsi spese, solo ed esclusivamente per tali figure è stata reintrodotta la possibilità di riconoscere anche dei rimborsi forfettari per le spese sostenute, sia per attività al di fuori del Comune di residenza che per attività svolte nel proprio Comune, nel limite di 150 euro mensili.
Per tali collaborazioni sarà sufficiente la comunicazione o designazione della FSN, DSA o EPS competente e sono stati, inoltre, disciplinati nel dettaglio gli adempimenti conseguenti all’instaurazione del rapporto (comunicazioni al RAS, iscrizioni nel LUL ecc.).
Per quanto concerne i Direttori di gara nell’area del professionismo, è stata, infine, esclusa l’applicazione del regime fiscale di cui all’art. 36, comma 6 (ovvero l’esenzione fiscale per i redditi fino a 15.000 euro).
G) PRESUNZIONE LEGALE PER LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE IN AMBITO SPORTIVO (CO.CO.CO. SPORTIVE)
È stato portato a 24 ore settimanali il limite al di sotto del quale opera la presunzione legale di rapporto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa in ambito sportivo, di cui all’art. 28 del D.Lgs. 36/2021, considerando sempre escluse dal computo delle 24 ore quelle dedicate alla partecipazione a manifestazioni sportive.
La modifica introdotta con quest’ultimo decreto, che vede il limite orario passare da 18 a 24 ore settimanali, consentirà un’applicazione più estesa della disposizione e, conseguentemente, permetterà a molti più sodalizi sportivi di poter beneficiare della norma di favore, che consente l’operatività della presunzione legale in ambito di lavoro sportivo.
Si rammenta che la disposizione in menzione non comporta l’impossibilità di instaurare rapporti di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, che prevedano il superamento delle 24 ore citate; in tali circostanze si determinerà, infatti, semplicemente la non operatività della presunzione legale sopra descritta e, conseguentemente, il datore di lavoro sarà gravato dell’onere della prova della sussistenza dei presupposti di un genuino rapporto di lavoro autonomo.
H) ADEMPIMENTI IN MERITO ALLE CO.CO.CO. SPORTIVE
È stato introdotto l’obbligo di comunicazione al RAS dell’avvio dei rapporti di co.co.co. sportiva, anche qualora i compensi previsti siano inferiori alla soglia di 5.000 euro. Conseguentemente, occorrerà comunicare, tramite il RAS, l’instaurazione di tutti i contratti di lavoro sportivo, senza alcuna fascia di esenzione.
È stata, inoltre, prevista una specifica disciplina relativamente ai termini ed alle modalità di espletamento degli adempimenti inerenti ai contratti di lavoro sportivo. In particolare:
– le comunicazioni di avvio del rapporto di lavoro attraverso il RAS dovranno essere effettuate entro il trentesimo giorno del mese successivo all’inizio del rapporto (quindi non dovranno più essere disposte preventivamente, come da disciplina ordinaria);
– l’iscrizione al libro unico del lavoro potrà avvenire in un’unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto, entro trenta giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento.
Al fine di consentire ai Sodalizi sportivi di poter adempiere regolarmente a quanto previsto dalle disposizioni in esame senza incorrere in sanzioni per eventuali ritardi, è stata, altresì, prevista una “finestra temporale più ampia” e in deroga ai termini ordinari sopra riportati, per quanto concerne i contratti sportivi inerenti ai mesi di luglio, agosto e settembre 2023. In particolare, è stato disposto che “gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative (..) limitatamente ai periodi paga da luglio 2023 a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 31 ottobre 2023”.
I) INAIL
Uno degli aspetti probabilmente più controversi della Riforma, ed una delle novità più attese, era quella concernente la disciplina INAIL applicabile ai rapporti di lavoro sportivo.
Con il “decreto correttivo bis” è stata positivamente risolta la questione, prevedendo, per i contratti collaborazione coordinata e continuativa in ambito sportivo, “esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dalla Legge 289/2002”, ovvero l’assicurazione obbligatoria per gli infortuni degli sportivi, introducendo, in tal modo, la totale esenzione dal contributo INAIL per tutte le co.co.co. sportive (indipendentemente dal compenso).
J) SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
In merito alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008, in particolare per quanto concerne la certificazione dell’idoneità alla mansione, è stato disposto che “ove non riferita all’esercizio dell’attività sportiva, è rilasciata dal medico competente (…) il quale utilizza la certificazione rilasciata dal medico sportivo”.
Per quanto concerne, invece, le disposizioni inerenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro è stato precisato che, ai lavoratori sportivi che ricevono annualmente compensi non superiori ai cinquemila euro, si applicano le disposizioni previste per i lavoratori autonomi. La disposizione sembrerebbe, quindi, richiamare l’agevolazione già introdotta a suo tempo dal D.L. 69/2013 per i collaboratori sportivi ex art. 67 TUIR, che limita, di fatto, l’impegno del datore di lavoro, qualora il lavoratore svolga la propria prestazione presso la società o associazione sportiva, a fornirgli dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività, nonché a prevedere l’uso da parte del lavoratore di attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di legge e di dispositivi di protezione individuale.
Nonostante questa prima interpretazione, tenuto conto delle importanti conseguenze in caso di violazioni delle norme in tema di salute e sicurezza sul lavoro, anche in termini di responsabilità civili e penali, sarà, ovviamente, importante attendere anche gli ulteriori chiarimenti da parte degli Organismi preposti.
K) COLLABORAZIONI AMMINISTRATIVO GESTIONALI
Per quanto concerne le collaborazioni amministrativo gestionali, è stata prevista l’applicazione delle medesime aliquote contributive pensionistiche previste per le co.co.co. sportive (ovvero pari al 24% o 25 % a seconda che il collaboratore risulti, rispettivamente, già assicurato presso altre forme obbligatorie o meno).
L) MISURE DI SOSTEGNO: CONTRIBUTO
Per agevolare i Sodalizi sportivi, è stata introdotta una misura di sostegno a favore delle ASD e SSD iscritte al RAS, che hanno conseguito, nell’anno di imposta precedente a quello in cui è erogato il contributo, ricavi di qualsiasi natura non superiori complessivamente a 100.000 euro. Il contributo sarà commisurato ai contributi previdenziali versati per contratti di co.co.co. sportivi erogati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023.
Modalità e termini di concessione di tale contributo saranno definiti con successivo decreto.
M) VOLONTARI – RIMBORSI SPESE
È stata introdotta la possibilità di effettuare i rimborsi spese ai volontari anche a fronte di autocertificazione, qualora non superino l’importo di 150 euro mensili e l’organo sociale competente deliberi le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa tale tipologia di rimborso.
N) MODELLO EAS
È stato eliminato l’obbligo, per le ASD e le SSD iscritte nel RAS, di trasmissione del Modello EAS.
O) RICONOSCIMENTO PERSONALITA’ GIURIDICA PER ASD
Come ormai noto, il D.Lgs. 39/2021 ha introdotto una procedura agevolata, in deroga a quella prevista dal D.P.R. 361/2000, per l’acquisto della personalità giuridica da parte delle A.S.D., per la quale è previsto l’impiego del RAS e l’ausilio del Notaio.
Con il decreto “correttivo bis” è stata disciplinata in maniera più dettagliata la procedura, distinguendo il caso di domanda proveniente da ASD già iscritta al RAS o di domanda presentata in fase di iscrizione ed è stata individuata la documentazione da allegare all’istanza.
Ma l’aspetto più rilevante in proposito è la reintroduzione del patrimonio minimo che le ASD devono possedere per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica. Tale requisito, a differenza di quanto previsto dal D.P.R. 361/2000, non era stato inizialmente riportato tra quelli necessari ai sensi del D.Lgs. 39/2021 ma con il “correttivo bis” tale previsione è stata modificata e, allo stato attuale, è necessario possedere un patrimonio minimo di euro 10.000 per ottenere tale riconoscimento (comunque inferiore a quelli normalmente individuati dalle Regioni a tal fine ai sensi del D.P.R. 361/2000 e, in ogni caso, uniforme per tutte le Regioni d’Italia).
Il patrimonio minimo potrà essere costituito da una somma liquida o da beni diversi dal denaro; in quest’ultimo caso occorrerà la relazione giurata di un revisore o di una società di revisione legale da allegare all’atto costitutivo.
In seguito alla richiesta da parte della ASD, il Notaio dovrà, quindi, verificare la sussistenza delle condizioni previste dalla legge e, in particolare, del patrimonio minimo, provvedendo poi, solo in seguito a riscontro positivo, al deposito dell’istanza presso il RAS, dopo aver comunicato il ricevimento degli atti alla FSN/DSA/EPS affiliante.
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La presente trattazione non è sicuramente esaustiva dell’argomento, ma solo un primo e sintetico riepilogo delle novità introdotte, in quanto molte altre disposizioni, di pari importanza, sono state oggetto di revisione o integrazione con il D.Lgs. 120/2023 in commento, ad esempio le disposizioni concernenti il Settore Paralimpico, i Gruppi Sportivi Militari e dei Corpi civili, gli Sport con impiego di animali e molte altre, cui per esigenze di brevità di trattazione, si dedicheranno successivi e specifici contributi.
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Legenda:
RAS = Registro nazionale delle attività sportive
co.co.co. sportiva = collaborazione coordinata e continuativa

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- La razionalizzazione della normativa fiscale
- La revisione del sistema di imposizione sui redditi degli enti
- La disciplina dell’Iva
- Il graduale superamento dell’Irap
- I regimi agevolativi per gli enti
È stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la legge delega al Governo per la riforma fiscale (legge del 9 agosto 2023 n. 111), presentata in Parlamento il 12 luglio 2023 e licenziata con modificazioni dalle Camere il 4 agosto 2023.
Diverse le disposizioni di interesse per il Terzo settore.
Razionalizzazione della normativa fiscale degli enti del Terzo settore (Ets)
Nel testo vengono individuati i principi generali a cui il Governo deve attenersi nell’esercizio della delega (art. 2).
Tra di essi è citata la razionalizzazione e semplificazione del sistema tributario anche con riferimento alla normativa fiscale degli Ets e di quelli non commerciali assicurando il coordinamento con le altre disposizioni dell’ordinamento tributario nel rispetto dei principi di mutualità, sussidiarietà e solidarietà (art. 2, comma 1, lett. d) n. 3).
Revisione del sistema di imposizione sui redditi degli enti
La legge elenca i principi e i criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti (art. 6).
Per quanto riguarda il Terzo settore, si prevede l’introduzione di un regime speciale, in caso di passaggio dei beni dall’attività commerciale a quella non commerciale (e viceversa) per effetto del mutamento della qualificazione fiscale di tali attività, in conformità alle disposizioni in materia di Terzo settore.
Nella Relazione illustrativa di accompagnamento al disegno di legge delega, il Governo ha peraltro chiarito che l’intento del criterio di delega è di introdurre norme volte ad attenuare il carico impositivo che potrebbe emergere a fronte dell’ingresso dell’ente o di un suo ramo nell’ambito applicativo della disciplina fiscale del Terzo settore.
In particolare, per gli enti di natura non commerciale che svolgono attività commerciali l’ingresso nel Terzo settore è suscettibile di mutare la qualifica fiscale dell’attività svolta e trasformarla in “non commerciale”, al momento dell’applicazione dei criteri del codice del Terzo settore (art. 79 dlgs n. 117/2017) che individua quali attività sono considerate commerciali e non (requisito legato principalmente ai ricavi e alla natura dell’attività) e ne disciplina gli effetti fiscali (art. 6, comma 1, lett. g).
Disciplina dell’Iva degli Ets
Vengono riportati principi e criteri direttivi specifici per la revisione dell’Iva, tra di essi anche la razionalizzazione della disciplina Iva degli Ets (art. 7).
In particolare, tale razionalizzazione si rende necessaria in ragione delle modifiche introdotte dalla riforma del Terzo settore che prevedono l’applicazione agli enti di natura non commerciale di talune ipotesi di esclusione ed esenzione ai fini Iva, finora previste nei confronti delle Onlus (art. 89, comma 7, lett. a) e b) dlgs n. 117/2017).
Occorre poi considerare le disposizioni introdotte dall’art. 5, comma 15-quater dl n. 146/2021 che – con decorrenza 1° gennaio 2024 (ai sensi dell’art. 1, comma 683, l. n. 234/2021) – hanno modificato gli artt. 4 e 10 dpr n. 633/1972, riconducendo nel campo di applicazione dell’Iva, in regime di esenzione, talune prestazioni di servizi e cessioni di beni rese dagli enti non profit di tipo associativo nei confronti dei propri associati e partecipanti.
In particolare, con la procedura di infrazione 2008/2010, attualmente allo stato di messa in mora complementare (C (2019) 4849 final 2019 del 25 luglio 2019), è stato contestato il non corretto recepimento nell’ordinamento italiano delle esenzioni di pubblico interesse, di cui all’art. 132 Direttiva 2006/112/CE. Nello specifico, la Commissione europea ha eccepito allo Stato italiano l’impossibilità di considerare escluse dal campo di applicazione dell’Iva le operazioni degli enti non commerciali a favore dei loro associati a fronte dell’aumento della quota associativa o dietro corrispettivo specifico.
Ai fini dell’archiviazione della citata procedura d’infrazione, si è proceduto all’adeguamento della normativa nazionale mediante l’art. 5, commi da 15- quater a 15-sexies dl n. 146/2021, che rende la disciplina Iva delle operazioni effettuate da enti non commerciali a carattere associativo conforme alle indicazioni dell’art. 132 Direttiva Iva prevedendo che tali operazioni siano rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto sebbene in regime di esenzione (art. 7, comma 1, lett. g).
L’entrata in vigore delle citate disposizioni è stata di recente rinviata al 1° luglio 2024.
Graduale superamento dell’Irap
Nel testo vengono stabiliti principi e criteri direttivi specifici volti a realizzare il graduale superamento dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) (art. 8).
In particolare, tale processo dovrà attuarsi in modo graduale dando priorità alle società di persone e alle associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni.
La norma stabilisce inoltre che l’imposta sarà sostituita da una sovrimposta determinata secondo le medesime regole dell’Ires.
Nello specifico viene prevista l’istituzione di una sovrimposta determinata secondo le medesime regole dell’Ires, con l’esclusione del riporto delle perdite, ovvero secondo regole particolari per gli enti non commerciali, con invarianza del carico fiscale.
Alle Regioni dovrà essere assicurato un gettito in misura equivalente a quello attuale da ripartire tra le stesse sulla base dei criteri vigenti in materia di Irap (art. 8, comma 1, lett. a).
Regimi agevolativi per gli Ets
In base all’art. 9 il Governo può adottare uno o più decreti legislativi che mirano, tra l’altro, a semplificare i regimi agevolativi per gli Ets.
In particolare, si contempla la semplificazione e la razionalizzazione dei regimi agevolativi previsti in favore dei soggetti che svolgono, con modalità non commerciali, attività che realizzano finalità sociali nel rispetto dei principi di solidarietà e sussidiarietà, assicurandone la coerenza con le disposizioni del codice del Terzo settore e con il diritto dell’Unione europea, nonché dei diversi regimi di deducibilità dal reddito complessivo delle erogazioni liberali disposte in favore degli enti aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, in coerenza con le disposizioni del codice del Terzo settore (art. 9, comma 1, lett. l).

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Come ogni anno, gli enti associativi sottoposti all’obbligo di invio del modello Eas potranno farlo entro il 31 marzo 2023 all’Agenzia delle entrate. Ma cos'è il modello Eas? Chi è obbligato alla sua compilazione? Quali modalità di invio? Cosa cambia con la riforma del Terzo settore? Ecco le risposte.
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Il costituzionalista Luca Gori analizza lo schema ora al vaglio delle commissioni parlamentari dedicato al tema dell’amministrazione condivisa, sottolineando i passaggi problematici. L’auspicio è che sia fatto un lavoro di cesello per armonizzare il testo con il codice del Terzo settore e le indicazioni della Corte costituzionale