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Domanda di contributo per l'anno 2024
DOMANDA DI CONTRIBUTI ai sensi dell'art. 76, comma 1, del D.lgs. 117/2017 (contributi per ambulanze, beni strumentali e donazioni) - ATTIVAZIONE DI PIATTAFORMA INFORMATICA:
A partire dalla domanda di contributo per le spese sostenute da ODV iscritte al RUNTS e fondazioni del Terzo Settore nel 2024, le medesime dovranno essere presentate unicamente tramite una piattaforma informatica dedicata, sia nel caso di enti singoli, sia nel caso di enti aderenti a reti associative nazionali.
La data di attivazione della piattaforma sarà oggetto di prossima comunicazione, ma sarà comunque compatibile per la presentazione della domanda entro la scadenza del 31 gennaio 2025.
Per consentire agli enti interessati di prendere visione di questo nuovo strumento informatico e delle procedure connesse, si pubblicano due presentazioni: la prima dedicata ai singoli enti che intendono presentare la domanda di contributo, compresi gli enti aderenti a reti associative nazionali iscritte al RUNTS; la seconda dedicata alle reti associative nazionali, per gli adempimenti e le procedure di loro competenza.
Richiesto contributo ETS Reti Nazionali
A seguire, tali presentazioni saranno integrate da un video tutorial e completate dalle linee guida aggiornate al 2024.

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fonte: Cantiere Terzo Settore articolo di Stefano Farina
A seguito degli aggiornamenti alla piattaforma, sono state introdotte modifiche alle pratiche di iscrizione e variazione dati su cariche degli amministratori e organi sociali dell’ente. Ecco alcune indicazioni sulla compilazione, per evitare di sbagliare.
Nelle ultime settimane, all’interno della piattaforma del registro unico nazionale del Terzo settore sono state rilasciate alcune modifiche e aggiornamenti. Tra le novità introdotte, alcune riguardano le pratiche di iscrizione e variazione dati e nel dettaglio le voci selezionabili nei menu a tendina relative a: le cariche degli amministratori dell’ente (sezione “Dati generali – Persone titolari di cariche sociali”) gli organi sociali dell’ente (sezione “Ulteriori informazioni – Organi di amministrazione, controllo e revisione”) A partire da settembre 2024 si riduce notevolmente la rosa di opzioni selezionabili per queste sezioni, rendendo più immediata (nonché più adeguata alla natura dell’ente) l’individuazione delle voci corrette. Di seguito un elenco delle voci aggiornate nelle rispettive sezioni. CARICHE EDITABILI NEL RUNTS DOPO SETTEMBRE 2024
- LEGALE RAPPRESENTANTE*
- REVISORE LEGALE SOCIETA' DI REVISIONE
- PRESIDENTE ORG. DI AMMINISTRAZIONE
- VICEPRESIDENTE ORG. DI AMMINISTRAZIONE
- COMPONENTE ORG. DI AMMINISTRAZIONE
- PRESIDENTE ORG. CONTROLLO
- COMPONENTE EFFETTIVO ORG. CONTROLLO
- COMPONENTE SUPPLENTE ORG. CONTROLLO
- ALTRO SPECIFICATO IN POTERI**
- PRESIDENTE ORG. ASSEMBLEARE DI INDIRIZZO
- VICE PRESIDENTE ORG. ASSEMBLEARE DI INDIRIZZO
CODICI ORGANI EDITABILI DOPO SETTEMBRE 2024
- ORGANO ASSEMBLEARE DI INDIRIZZO
- ORGANO DI AMMINISTRAZIONE
- ORGANO DI CONTROLLO ORGANO DI REVISIONE
- ALTRO***
* da utilizzare anche per la carica del liquidatore
** qualora venga selezionata tale voce, andrà necessariamente specificato in nota di quale carica si tratti
*** qualora venga selezionata tale voce, andrà necessariamente specificato in nota di quale organo si tratti
Gli eventuali errori di validazione Le modifiche hanno originato, nelle istanze di variazione degli enti, alcuni errori di validazione che impediscono la conclusione dell’istanza, in quanto i valori precedentemente inseriti non risultano più ammessi. Chiunque in passato nei campi sopra citati abbia selezionato dei valori non più ammessi, alla prima istanza di variazione (anche se non vengono modificati tali campi) riceverà un messaggio di errore simile a quello di seguito in cui saranno dettagliati gli errori da correggere.
In allegato un’infografica con le procedure da seguire per la correzione

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D. Lgs. n. 117/2017
Codice del Terzo Settore
Art. 81 - Social Bonus
1. È istituito un credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50 per cento se effettuate da enti o società in favore degli Enti del Terzo Settore, che hanno presentato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti Enti del Terzo Settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di cui all'art. 5 con modalità non commerciali. Per le suddette erogazioni non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 83 né le agevolazioni fiscali previste a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.
2. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo. 3. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
4. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388.
5. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1 del presente articolo effettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni stessi, comunicano trimestralmente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel trimestre di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associate tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del bene, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonchè le informazioni relative alla fruizione, ((...)), per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 5.
6. Sono fatte salve le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della Legge 23 agosto 1988 n. 400, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dal presente articolo, comprese le procedure per l'approvazione dei progetti di recupero finanziabili.
L’art. 81 del Codice del Terzo Settore ha istituito un credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50 percento se effettuate da enti o società in favore degli enti del Terzo settore, che presenteranno al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, assegnati ai suddetti Enti del Terzo Settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di interesse generale con modalità non commerciali. La misura è stata attuata con il Decreto interministeriale del 23 febbraio 2022 (file pdf).
Con Decreto interdirettoriale n. 118 del 7 luglio 2023 (file pdf) è stata adottata la modulistica relativa al procedimento di individuazione dei progetti di recupero ammissibili al social bonus nonché quella relativa alla rendicontazione delle spese sostenute dagli Enti del Terzo Settore con le risorse finanziarie acquisite mediante le erogazioni liberali effettuate a sostegno dei medesimi progetti, in attuazione degli articoli 8, comma 3, e 10, comma 2, del Decreto interministeriale del 23 febbraio 2022.
A breve sarà disponibile la piattaforma informatica mediante la quale gli enti beneficiari potranno presentare, alle scadenze normativamente previste, cioè entro il 15 gennaio, il 15 maggio e il 15 settembre di ogni anno, l’istanza di partecipazione, utilizzando la relativa modulistica di seguito riportata:
Modello A1 - dichiarazione di partenariato
Modello B - dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000
Cronoprogramma delle attività progettuali
Rendiconto intermedio
Rendiconto finale
Manuale Social Bonus
Con il Decreto direttoriale n. 5 del 23 gennaio 2024 è stata nominata la Commissione di valutazione dei progetti inerenti all'art. 81 del D. lgs. n. 117/20217 (Codice del Terzo Settore) c.d. Social Bonus.
Approvazione dei primi 5 progetti alla fruizione del Social Bonus
Con Decreto Direttoriale n. 190 del 4 settembre 2024, è stato approvato il primo provvedimento recante l’elenco dei n. 5 progetti ammessi alla fruizione della misura del c.d. Social Bonus ex art. 81 del Codice del Terzo settore. A breve sarà attiva la vetrina dove poter accedere alla visione e alle informazioni relative alle singole proposte progettuali.

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Il 30 settembre prossimo è il termine per regolarizzare l'iscrizione al 5 per mille 2024 per gli enti del Terzo settore (Ets) e le Onlus che non hanno presentato la relativa domanda entro il 10 aprile scorso. Sempre entro il 30 settembre gli enti beneficiari devono comunicare al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali i dati necessari per il pagamento delle somme assegnate e relative al 5 per mille 2021, pena la perdita del diritto a percepire il beneficio.
Per quanto riguarda gli enti del Terzo settore, tale termine non riguarda quelli che compaiono nell'elenco permanente degli enti del Terzo settore accreditati al beneficio già negli esercizi precedenti, e non riguarda nemmeno quelli iscritti a partire dal 2024 e che si trovano nell'elenco Aggiornato dei nuovi enti del Terzo settore iscritti al 5 per mille 2024. Tali organizzazioni sono già infatti accreditate a pieno titolo al 5 per mille 2024. Si ricorda che gli enti ad oggi iscritti al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) e che sono nell'elenco permanente sopra menzione sono considerati accreditati al 5 per mille 2024 senza necessità di alcun ulteriore adempimento, anche qualora nell'elenco degli enti iscritti al registro unico nella colonna “5x1000” compaia eventualmente la scritta “NO”. Il consiglio anche per tali enti è comunque quello di entrare in piattaforma, barrare ugualmente il campo “accreditamento del 5/1000” ed inserire l'Iban, di modo che il Ministero possa concretamente erogare le somme sul conto corrente. Gli Ets (quindi gli enti già iscritti al Runts) che non si trovano né nell'elenco permanente né in quello dei nuovi iscritti per il 2024, hanno comunque la possibilità di rientrare nel beneficio purché abbiano dichiarato, o dichiarino, di volersi accreditare al 5 per mille (barrando nella piattaforma il campo “accreditamento del 5/1000” ed inserendo il codice l'Iban) tra l'11 aprile e il 30 settembre 2024, versando una sanzione pari a 250 euro, tramite modello F24 Elide (codice tributo 8115 ). Allo stesso modo, gli enti che non sono ancora iscritti al Runts, possono rientrare nelle liste del 5 per mille 2024 purché abbiano presentato ad oggi istanza di iscrizione al registro unico, abbiano dichiarato o dichiarino di volersi accreditare al 5 per mille tra l'11 aprile e il 30 settembre 2024 versando la sanzione di 250 euro nelle stesse modalità sopra riportate. In tal caso però, per poter essere ammesso al cinque per mille 2024 l'ente dovrà risultare iscritto al Runts entro il 31 dicembre 2024. Allo stesso modo, le Onlus che non rientrino nell'elenco permanente delle Onlus accreditate e in quello delle Onlus iscritte per la prima volta al 5 per mille 2024, possono rientrare nel beneficio purché presentando l'istanza di accreditamento (utilizzando il modello apposito che si trova sul sito dell'Agenzia delle entrate) entro il 30 settembre, versando la sanzione di 250 euro, tramite modello F24 Elide (codice tributo 8115). Per maggiori informazioni e chiarimenti sull'iscrizione al 5 per mille 2024 degli Ets e delle Onlus è possibile consultare la pagina dedicata sul sito del Ministero.

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- data notizia: 19-09-2024
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Gentilissimi, siete invitati all'evento “Insieme per il Territorio”, durante il quale Sport e Salute e ICS presenteranno le opportunità per il territorio, e in particolare le attività, i progetti ei servizi offerti agli Enti Locali. L'incontro sarà utile per fornire informazioni concrete sui finanziamenti per l'impiantistica sportiva, sulle opportunità per l'efficientamento energetico, sui bandi in corso e su tutti gli strumenti a disposizione del sistema sport. L'obiettivo che anima Sport e Salute, Anci e Istituto per il Credito Sportivo è supportare tutti coloro che ogni giorno si impegnano a praticare lo sport sul territorio. Infatti, gli incontri saranno anche occasione di confronto di idee e di esperienze tra i vari Enti Locali, in materia di progettualità, impiantistica e sviluppo dello sport.

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Il CONI con delibera presidenziale n°159/89, del 28 Giugno 2024, comunica che il termine per la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni nelle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche è stato prorogato al 31 Dicembre 2024.
Questa decisione è stata presa in attesa del Decreto previsto dall'art. 33, comma 6, del D.Lgls. 36/2021.
Resta al momento invariata per le Associazioni e Società Sportive la data del 31 Agosto 2024 per redigere i MOG sportivi.

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Con l'entrata in vigore del D.lgs.n.21, le associazioni e le società sportive di ogni livello sono obbligate ad adottare modelli organizzativi e di controllo (comunemente detto MOG) e codici di condotta per la tutela dei minori e la prevenzione di molestie, violenze di genere ed ogni altra forma di discriminazione prevista dal D.lgs. 198/2006, comprese quelle basate su etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età ed orientamento sessuale.
L'articolo 16 del Decreto aggiungere che le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e le Associazioni Benemerite devono, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (31 Agosto 2023), redigere le linee guida per orientare le associazioni e società sportive affiliate nella predisposizione dei MOG sportivi.
Il medesimo articolo dispone che sia i MOG sportivi sia i codici di condotta devono essere adottati dalle associazioni e società sportive entro 12 mesi dalla comunicazione delle linee guida degli Enti affilianti e successivamente aggiornati ogni 4 anni (comma2), entro il 1 Luglio bisogna nominare il Responsabile della salvaguardia da comunicare tempestivamente all'Ente affiliante.
La mancata adozione dei MOG sportivi e dei codici di condotta comporta importanti conseguenze sanzionatorie, con possibili sanzioni disciplinari previste da FSN, DSA, EPS e Associazioni benemerite a cui si è affiliati.

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"La Costituzione del Registro Unico del Terzo Settore è un passo fondamentale per il riconoscimento e la valorizzazione del ruolo delle organizzazioni che lo compongono. Il RUNTS costituisce un concreto dispositivo di economia sociale, attraverso il quale gli Enti del Terzo Settore potranno contarsi, promuoversi, relazionarsi con altri soggetti a partire dalla PA in un contesto di trasparenza"
Le parole del Presidente di Unioncamere nel corso della presentazione del Primo Rapporto sul Registro unico nazionale del terzo settore che si è tenuto a Roma il 29 maggio a cui ha partecipato anche il viceministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci.
La registrazione della Giornata
Presentazione Diapositiva RUNTS

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Con la Circolare n°67 del 20/05/2024 l'INPS chiarisce le modalità di accesso e di continuità della NASpI per i lavoratori sportivi subordinati del settore dilettantistico e i lavoratori del settore dilettantistico con contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
L'art 33 D.lgs 36/2021 tra le altre disposizioni:
con decorrenza 1° Luglio 2023 si amplia la platea dei destinatari della disciplina della NASpI che ricomprende anche i lavoratori sportivi subordinati, iscritti al fondo pensione dei lavoratori sportivi, a prescindere sia settore professionistico o dilettantistico;
i lavoratori sportivi dilettantistici titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa hanno diritto alla assicurazione assistenziale e previdenziale e che al tal fine sono iscritti, dal 1° Luglio 2023, alla Gestione separata di cui all' art 2, comma 26, della legge 335 del 1995;
La circolare dell'INPS chiarisce che i percettori di NASpI che esercitano una attività sportiva in ragione di una titolarità di un rapporto di lavoro nello sport devono:
1. Comunicare il rapporto di lavoro all' INPS
2. Rispettare i termini perentori pena decadenza della prestazione