Tutte le associazioni che nel corso del 2024 hanno retribuito personale anche solo occasionale sono tenute all’invio telematico della Certificazione Unica 2025 direttamente o tramite intermediari abilitati Il modello di Certificazione Unica deve essere consegnato ai percipienti e trasmesso in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 17 marzo (il termine ordinario del 16 marzo cade di domenica) dell’anno successivo a quello in cui le somme sono state corrisposte.
L’associazione che nel corso del 2024 ha retribuito personale (personale dipendente, prestazioni di lavoro autonomo occasionale, professionisti in regime dei minimi D.L. 98/2011 e ai soggetti “minimi forfettari” L. 190/2014) dovrà quindi:
predisporre la certificazione utilizzando il Modello di Certificazione Unica 2025 (con riferimento ai redditi erogati nel 2024);
consegnare al collaboratore la certificazione nel termine perentorio del 17 marzo anche per posta elettronica;
inviare la comunicazione entro il 17 marzo all’Agenzia delle Entrate in via telematica. Modalità di trasmissione della CU all’Agenzia delle Entrate.
La CU 2025 deve essere presentata esclusivamente in via telematica, direttamente utilizzando il canale Fisconline messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate o tramite un intermediario abilitato che utilizzerà il canale Entratel. Le associazioni che devono presentare le CU 2025 possono rivolgersi ad un CAF o ad un professionista abilitato all’invio telematico. Si segnala che non è possibile la presentazione della Certificazione Unica in forma cartacea tramite uffici postali o sportelli bancari.
È possibile inviare le informazioni relative ai dipendenti e assimilati in flussi separati rispetto alle informazioni relative a collaboratori autonomi e percettori redditi diversi (tra cui i compensi per prestazioni occasionali ed i compensi sportivi). Sanzioni Per ogni certificazione omessa, tradiva o errata si applicherà la sanzione di 100 euro.
Documentazione Modello CU 2025
Istruzioni per il sostituto d’imposta
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Si ricorda Le associazioni che nel corso dell’anno hanno retribuito personale per lavoro dipendente, parasubordinato, autonomo o per prestazioni occasionali o di professionisti, sono tenute a presentare il modello 770 e, a seconda dei casi, anche la dichiarazione IRAP. Modello 770 Il Mod. 770 deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi ai compensi e alle ritenute operate, distintamente per ogni percipiente, nell’anno solare precedente. È una dichiarazione dei versamenti effettuati e non comporta ulteriori pagamenti. Il Modello 770 deve essere presentato entro il 31 ottobre 2025 esclusivamente per via telematica. IRAP Gli enti non commerciali possono essere soggetti passivi dell’IRAP anche per la sola attività istituzionale. La base imponibile è data dalla somma di: retribuzioni per lavoro dipendente e redditi a questi assimilati; compensi per prestazione occasionale di lavoro autonomo, non esercitato abitualmente. Il modello IRAP deve essere presentato in via telematica entro il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Per maggiori informazioni relative all’Imposta sui Redditi, si invita a consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate.